L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale delle spese per ricovero e assistenza in RSA sostenute attraverso un piano di welfare aziendale, alla luce della modifica normativa introdotta nel 2025, in caso di familiare non convivente
Insieme alle agevolazioni fiscali, il welfare aziendale può rappresentare uno strumento importante per sostenere i lavoratori anche nelle spese legate alla cura e all’assistenza dei propri familiari. Si tratta dell’insieme di beni, servizi e prestazioni che il datore di lavoro mette a disposizione dei dipendenti, direttamente o attraverso un piano di welfare, con modalità e condizioni definite dall’azienda o dalla contrattazione.
Tra le prestazioni che possono rientrare nel welfare, troviamo anche quelle destinate all’assistenza di familiari anziani, disabili o non autosufficienti, comprese determinate spese per servizi assistenziali. In questi casi, se ricorrono le condizioni previste dalla normativa fiscale, le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro possono non concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Su questo tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 163/2026, chiarendo il trattamento fiscale delle spese sostenute per il ricovero e l’assistenza di un genitore presso una RSA quando il genitore non convive con il lavoratore.
Cos’è il welfare aziendale
In termini fiscali, il punto di partenza è l’articolo 51 del TUIR, che stabilisce in linea generale il cosiddetto “principio di onnicomprensività”: costituiscono reddito di lavoro dipendente le somme e i valori percepiti dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, compresi beni, servizi e prestazioni forniti dal datore di lavoro.
Vengono però riconosciute anche alcune specifiche deroghe, cioè prestazioni che, in presenza dei requisiti previsti, non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Tra queste rientrano, in particolare, le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati dall’articolo 12 del TUIR. È quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f-ter).
Questo significa, in concreto, che un lavoratore può utilizzare il proprio piano di welfare aziendale anche per determinate spese di assistenza familiare senza che il relativo importo venga considerato reddito da lavoro dipendente.
Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
L’interpello nasce dal caso di un lavoratore dipendente che, attraverso il piano di welfare messo a disposizione dal proprio datore di lavoro, aveva la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l’assistenza della madre presso una RSA. Il dubbio nasceva dalle modifiche introdotte nel 2025 all’articolo 12 del TUIR, relativamente al requisito della convivenza con il familiare beneficiario. Nel caso in oggetto, la madre era stabilmente ospitata in RSA e quindi non conviveva con il figlio. Da qui la domanda all’Agenzia delle Entrate: il rimborso delle spese RSA sostenute per la madre non convivente poteva comunque beneficiare del regime fiscale agevolato?
Il nodo della convivenza
La questione derivava dalla modifica dell’articolo 12, comma 4-ter, del TUIR introdotta dal decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192. Nella formulazione applicabile a partire dal periodo d’imposta 2025, la disposizione aveva previsto, per le altre persone indicate dall’articolo 433 del codice civile, il requisito della convivenza con il contribuente oppure della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
La conseguenza, evidenziata anche dall’Agenzia, sarebbe stata particolarmente problematica per i piani di welfare relativi al 2025: l’introduzione del requisito della convivenza con efficacia per l’intero anno avrebbe potuto impedire, a posteriori, l’utilizzo dei piani di welfare a favore di familiari non conviventi.
La nuova modifica: cosa cambia
La situazione è stata successivamente modificata dal decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, che ha sostanzialmente ripristinato le condizioni precedenti alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192 del 2025. La nuova formulazione distingue infatti tra due situazioni:
1. Quando una norma fiscale fa genericamente riferimento alle persone indicate nell’articolo 12 del TUIR, tra queste rientrano anche le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile, senza che sia richiesta la convivenza.
2. Il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari, insieme ai requisiti reddituali, resta invece necessario quando la norma fa riferimento agli altri familiari fiscalmente a carico.
È una distinzione importante perché l’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR, nel disciplinare il welfare destinato all’assistenza di familiari anziani o non autosufficienti, richiama i familiari indicati dall’articolo 12 senza richiedere che siano necessariamente fiscalmente a carico.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Alla luce della modifica normativa, l’Agenzia delle Entrate conclude che, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa, il rimborso o l’utilizzo del welfare aziendale per le spese RSA sostenute dal lavoratore in favore della madre non convivente non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
La risposta è quindi favorevole al contribuente. Un genitore che si trovi in una RSA non deve essere necessariamente convivente con il figlio lavoratore affinché le relative spese possano rientrare nel regime fiscale previsto per il welfare aziendale, quando il piano e le altre condizioni normative consentono il rimborso di questo tipo di spese.
La novità vale anche per le spese del 2025
Un altro elemento importante riguarda la decorrenza: il decreto legislativo n. 148 del 2026 stabilisce che le modifiche all’articolo 12, comma 4-ter, si applicano già a partire dal periodo d’imposta 2025. Questo consente quindi di riconoscere la fruibilità delle agevolazioni anche per situazioni che si erano verificate nel 2025 e che, a causa della successiva modifica normativa, rischiavano di essere escluse per il solo fatto della non convivenza del familiare.
Cosa significa per i lavoratori
In presenza delle condizioni previste dalla normativa e dal piano aziendale, la non convivenza del genitore non impedisce di per sé il riconoscimento del trattamento fiscale di favore. La questione va però distinta dal semplice fatto che il familiare sia un genitore: il beneficio riguarda specificamente le prestazioni che rientrano nella disciplina del welfare aziendale e devono essere rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa. L’Agenzia stessa precisa infatti che il proprio parere viene espresso sulla base degli elementi forniti dal contribuente e lasciando impregiudicati i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
In sintesi
| Situazione | Trattamento |
| Spese RSA per un genitore non convivente sostenute tramite welfare aziendale | Non concorrono al reddito da lavoro dipendente, se sono rispettate le altre condizioni previste |
| Necessità della convivenza del genitore | Non richiesta per il richiamo generico ai familiari dell’articolo 12 del TUIR |
| Modifica normativa | D.lgs. 7 agosto 2026, n. 148 |
| Decorrenza della modifica | Periodo d’imposta 2025 |
| Norma sul welfare per assistenza a familiari anziani/non autosufficienti | Art. 51, comma 2, lett. f-ter), TUIR |
FAQ Welfare aziendale e rimborsi ricovero in RSA
Il welfare aziendale può essere utilizzato per pagare le spese di una RSA?
Sì, nell’ambito dei piani di welfare aziendale possono rientrare somme e prestazioni destinate alla fruizione di servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti, secondo quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR.
Il genitore deve convivere con il lavoratore?
Non necessariamente. Per le disposizioni che fanno genericamente riferimento alle persone indicate nell’articolo 12 del TUIR, la nuova disciplina non richiede la convivenza per gli altri familiari indicati dall’articolo 433 del codice civile
La nuova regola vale anche per il 2025?
Sì. Il decreto legislativo n. 148 del 2026 stabilisce che le modifiche si applicano già a partire dal periodo d’imposta 2025.
Quindi tutte le spese RSA per un genitore non convivente sono automaticamente esenti?
No. La risposta dell’Agenzia riguarda il caso sottoposto a interpello e precisa che devono essere rispettate anche le altre condizioni previste dalla normativa di riferimento e non oggetto dell’istanza.
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