Detrazioni carichi familiari: cosa sono
Le detrazioni per carichi familiari consentono al contribuente di sottrarre un determinato importo dall’imposta lorda che deve allo Stato. Le stesse sono disciplinate nello specifico dall’articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986.
La legge di bilancio 2025 ha apportato alcune importanti modifiche alla disciplina, soprattutto in relazione alle detrazioni per i figli a carico.
Vediamo quindi qual’è la disciplina delle detrazioni per familiari a carico.
Detrazioni per coniuge a carico
Per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, la detrazione varia in base al reddito complessivo.
Se questo non supera i 15.000 euro, la detrazione è pari a 800 euro, ma viene ridotta di una quota calcolata in funzione del reddito stesso.
Quando il reddito è superiore a 15.000 euro e non oltrepassa i 40.000 euro, la detrazione spettante è fissa a 690 euro.
Se invece il reddito complessivo è compreso tra 40.000 e 80.000 euro, la detrazione rimane di 690 euro, ma spetta solo in misura proporzionale, sulla base del rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito effettivo, e 40.000 euro.
A queste detrazioni si aggiungono piccoli incrementi per alcune fasce di reddito intermedie. In particolare l’importo è maggiorato di:
- 10 euro per redditi tra 29.000 e 29.200 euro;
- di 20 euro per redditi compresi tra 29.200 e 34.700 euro;
- di 30 euro se il reddito è tra 34.700 e 35.000 euro;
- di 20 euro per redditi tra 35.000 e 35.100 euro;
- di 10 euro per redditi tra 35.100 e 35.200 euro.
Detrazioni per figli a carico
Per quanto riguarda i figli a carico, la detrazione ammonta a 950 euro per ciascun figlio. Sono inclusi non solo i figli nati nel matrimonio, ma anche quelli nati fuori dal matrimonio purché riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli conviventi con il coniuge superstite.
Questa detrazione riguarda in particolare i figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni, ma spetta anche per i figli che abbiano compiuto i 30 anni qualora sia stata accertata una condizione di disabilità ai sensi della legge 104 del 1992.
La detrazione per figli a carico diminuisce progressivamente al crescere del reddito: spetta in misura proporzionale al rapporto tra 95.000 euro, ridotto del reddito complessivo, e 95.000 euro. Se i figli sono più di uno, la soglia di 95.000 euro aumenta di 15.000 euro per ogni figlio oltre il primo.
In generale, la detrazione è divisa al 50% tra i genitori non separati, salvo diverso accordo che la attribuisca al genitore con reddito più alto.
In caso di separazione, annullamento o divorzio, la detrazione spetta al genitore affidatario; se l’affidamento è congiunto, si ripartisce di norma al 50%, salvo accordi diversi.
Se uno dei due non può beneficiarne per limiti di reddito, la detrazione passa interamente all’altro, che però deve riversarne una quota al genitore che ne ha perso il diritto (in genere il 50%).
Se un coniuge è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta interamente a quest’ultimo. Quando invece manca l’altro genitore, o non ha riconosciuto i figli, o ci sono figli adottivi/affidati solo da uno dei coniugi non sposato o separato, per il primo figlio possono applicarsi, se più favorevoli, le stesse detrazioni previste per il coniuge a carico.
Detrazioni figli a carico over 30: chiarimenti dell’Agenzia Entrate
Sulle detrazioni per i figli a carico l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 243 del 15 settembre 2025 ha chiarito che per i figli che abbiano superato i 30 anni di età, a fronte della perdita delle detrazioni specifiche di cui all’articolo 12 (detrazioni per carichi di famiglia) i genitori possono beneficiare delle deduzioni e delle detrazioni di cui agli articoli 10 (oneri deducibili) e 15 8detrazioni per oneri), a condizione che il figlio non superi il limite reddituale complessivo di 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Detrazioni per ascendenti a carico
È prevista inoltre una detrazione di 750 euro per ciascun ascendente convivente con il contribuente, da suddividere tra chi ne ha diritto. L’importo spetta in misura proporzionale al reddito, secondo il rapporto tra 80.000 euro, ridotto del reddito complessivo, e 80.000 euro.
Detrazioni carichi familiari: come funzionano
Le detrazioni per carichi di famiglia spettano solo se i familiari hanno un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili); per i figli fino a 24 anni il limite è elevato a 4.000 euro.
Non sono riconosciute a contribuenti non italiani o non appartenenti all’UE/SEE per i familiari residenti all’estero.
Le detrazioni si calcolano in base ai mesi in cui sussistono le condizioni e la loro misura dipende dai rapporti previsti dalla norma: se questi sono pari a zero o a uno in determinati casi, la detrazione non spetta.
Il reddito complessivo è considerato al netto dell’abitazione principale e delle sue pertinenze. Inoltre, ai fini fiscali, i figli per i quali non spetta la detrazione sono comunque equiparati agli altri figli previsti dalla norma.
Correttivo 2025: cambia il comma 4 ter
Il decreto legislativo approvato in via definitiva il 20 novembre 2025 e contenente, tra le altre cose, disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF, ha modificato la norma che si occupa proprio del trattamento dei familiari a carico.
Il correttivo è intervenuto in particolare sul comma 4 ter dell’articolo 12 del Tu redigendone ex novo il contenuto.
Prima della riforma il comma 4 ter disponeva:“Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.”
Familiari per detrazione e familiari per benefici fiscali
Ebbene il nuovo comma 4 ter dell’articolo 12, stabilisce invece che, per l’applicazione dei benefici fiscali che fanno riferimento ai familiari indicati nell’articolo 12 (del TUIR), si deve adottare una nozione più ampia di “familiare”. In essi si devono includere i soggetti per i quali la detrazione d’imposta per carichi di famiglia (ex art. 12 TUIR) è stata soppressa o non è prevista
I familiari da considerare per l’accesso ai benefici fiscali in particolare, sono i seguenti:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (anche nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati)., compresi i figli conviventi del coniuge deceduto.
- i soggetti elencati nell’articolo 433 del Codice Civile (obbligati a prestare gli alimenti: genitori, ascendenti, generi/nuore, suocero/suocera, fratelli/sorelle, ecc.).Queste persone devono convivere con il contribuente o percepire assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
La novità principale quindi è che i soggetti sopra elencati devono essere considerati ai fini del riconoscimento di altri benefici fiscali. Non importa se in alcuni casi non spetta più la detrazione specifica per carichi di famiglia.
Affinché però i soggetti sopra elencati possano essere considerati per un beneficio fiscale (che sia esso genericamente riferito a “familiari fiscalmente a carico” o specificamente ai familiari dell’art. 12), devono però rispettare i limiti di reddito previsti per essere considerati “fiscalmente a carico” secondo l’articolo 12, comma 2, del TUIR.
Il reddito complessivo del familiare non deve essere superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili) per la generalità dei familiari. 4.000 euro (al lordo degli oneri deducibili) solo per i figli di età non superiore a 24 anni.
Queste nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
La norma mira a disaccoppiare la qualifica di “familiare fiscalmente rilevante” per l’accesso a tutti i benefici fiscali dalla specifica spettanza della detrazione per carichi di famiglia, che è stata ridimensionata dall’Assegno Unico e altre modifiche.
Leggi anche: Detrazioni figli a carico: le indicazioni Inps
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