la responsabilità dell’impresa non basta per il risarcimento


Opere sulle murature portanti eseguite senza preventiva
progettazione strutturale, senza le verifiche sismiche previste
dalle NTC 2018, senza deposito al Genio Civile e, per di più, non
contemplate dalla CILAS presentata per il Superbonus.

Un quadro che sembrerebbe portare direttamente alla
responsabilità dell’impresa anche per la perdita delle agevolazioni
fiscali. Ma non è così.

Almeno stando a quanto emerge dalla sentenza di primo grado n.
737/2026 del Tribunale di Massa, pubblicata il 3 settembre
2026
, relativa a lavori di ristrutturazione eseguiti
su un immobile che avrebbe dovuto beneficiare di Ecobonus e
Sismabonus 110%.

La decisione traccia una linea precisa tra due piani: da una
parte, la responsabilità dell’impresa per vizi e difformità delle
opere; dall’altra, il risarcimento per la perdita del Superbonus,
che richiede la prova che proprio quella condotta abbia determinato
il mancato conseguimento dell’agevolazione.

Dal decreto ingiuntivo alle opere strutturali fuori dalla
CILAS

La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo
con cui al committente era stato intimato di pagare all’impresa
28.529,60 euro quale saldo per lavori di ristrutturazione eseguiti
sul proprio immobile.

Il proprietario contestava però la pretesa. Il contratto di
appalto dell’agosto 2022, secondo la sua ricostruzione, riguardava
esclusivamente interventi finalizzati alle agevolazioni previste
dagli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, mentre le somme
richieste dall’impresa si riferivano anche a lavori interni non
previsti.

Tra questi figuravano demolizioni di tramezzi e pareti portanti,
apertura di varchi e inserimento di una trave in acciaio IPE 240.
Opere che, secondo l’opponente, non erano comprese nella CILAS e
avevano interessato murature portanti in zona sismica senza
progetto strutturale e senza deposito al Genio Civile.

Il committente chiedeva quindi non soltanto la revoca del
decreto ingiuntivo, ma anche il risarcimento dei danni derivanti
dai vizi delle opere e dalla perdita delle agevolazioni
fiscali.

La CTU ridimensiona innanzitutto la pretesa economica
dell’impresa. A fronte di lavorazioni valorizzate dall’impresa in
35.680 euro nel computo metrico, il consulente quantifica in
12.673,73 euro quelle effettivamente riconoscibili. Sottratto
l’acconto già versato, pari a 12.295,08 euro, il credito residuo
dell’appaltatore scende a soli 378,65 euro.

Ma il punto centrale della controversia riguarda le modalità con
cui erano state realizzate alcune delle opere interne.

Opere portanti senza progetto: le responsabilità
dell’appaltatore

Gli accertamenti tecnici evidenziano rilevanti vizi e
difformità.

L’apertura di varchi nelle murature portanti e l’inserimento
della trave IPE 240 erano stati eseguiti senza preventiva
progettazione strutturale, senza le necessarie verifiche sismiche
previste dalle NTC 2018 e senza deposito del progetto strutturale
al Genio Civile.

Gli interventi non trovavano inoltre copertura nella CILAS
presentata per il Superbonus, che non contemplava lavori sulle
strutture portanti interne.

A queste irregolarità si aggiungevano veri e propri difetti
esecutivi: mancavano gli architravi sopra alcuni controtelai e il
dormiente di ripartizione del carico sotto la trave IPE. Carenze
che, secondo la CTU, determinavano un rischio strutturale non
valutato e che il Tribunale riconduce ai vizi e alle difformità
disciplinati dagli artt. 1667 e 1668 c.c.

Rilevante anche il profilo dell’onere probatorio. Poiché le
opere non erano mai state accettate dal committente, né
espressamente né per fatti concludenti, era sufficiente allegare i
vizi: spettava invece all’appaltatore dimostrare la corretta
esecuzione in conformità al contratto e alle regole dell’arte.

Per eliminare i difetti direttamente imputabili all’impresa, la
CTU quantifica in 2.275,32 euro i costi necessari, importo
riconosciuto al committente a titolo di riduzione del prezzo ai
sensi dell’art. 1668 c.c.

Diversa è invece la valutazione degli ulteriori costi di
regolarizzazione. Progettazione e adempimenti amministrativi
coinvolgevano infatti, secondo il Tribunale, una pluralità di
soggetti: appaltatore, tecnici incaricati e, per alcuni profili, lo
stesso committente. Il contratto, del resto, affidava all’impresa
il mandato per le pratiche fiscali del Superbonus, ma lasciava al
committente la scelta e la remunerazione dei tecnici. In assenza
della prova dell’imputabilità esclusiva all’impresa, le relative
domande vengono respinte.

Dai vizi dell’opera alla perdita del Superbonus: manca
l’automatismo

È proprio la pluralità delle responsabilità a diventare decisiva
quando il Tribunale esamina la richiesta di risarcimento per la
perdita del Superbonus.

Il committente aveva infatti collegato il mancato conseguimento
di Ecobonus e Sismabonus alle irregolarità commesse dall’impresa.
L’accertamento dei vizi, tuttavia, non è sufficiente ad accogliere
la domanda.

La CTU aveva individuato un quadro più articolato. L’appaltatore
aveva eseguito opere senza titolo, ma i tecnici incaricati non
avevano vigilato sull’esecuzione nei modi prescritti e il contratto
attribuiva allo stesso committente obblighi di collaborazione e la
scelta dei professionisti.

Nessun progetto strutturale era stato depositato al Genio
Civile, la CILAS non prevedeva le opere strutturali effettivamente
realizzate e l’asseverazione sismica risultava assente o carente:
criticità riconducibili, secondo il giudice, a una pluralità di
soggetti.

Da qui il passaggio centrale della sentenza: la responsabilità
per i vizi dell’opera non comporta automaticamente la
responsabilità per la perdita del beneficio fiscale. Non essendo
stato provato il nesso causale esclusivo tra la condotta
dell’appaltatore e il mancato conseguimento dell’agevolazione, la
domanda viene respinta.

Superbonus perso: perché occorre individuare chi ha causato il
danno

La sentenza si chiude con un risultato che restituisce bene la
distinzione operata dal Tribunale.

Il credito dell’impresa per i lavori viene ridotto a 378,65
euro, mentre al committente vengono riconosciuti 2.275,32 euro per
i costi necessari a eliminare i vizi. Dopo la compensazione, il
saldo è di 1.896,67 euro in favore del proprietario e il decreto
ingiuntivo viene revocato. La domanda relativa alla perdita del
Superbonus viene invece respinta.

La decisione offre così un’indicazione utile per leggere i
contenziosi sui vecchi interventi agevolati.

L’esecuzione di opere fuori dal titolo edilizio, prive degli
adempimenti strutturali necessari o tecnicamente difettose può
fondare la responsabilità dell’appaltatore per le conseguenze
direttamente riconducibili alla sua attività. Non significa però
che allo stesso soggetto possa essere automaticamente imputata
anche la perdita dell’agevolazione.

Il Superbonus dipendeva da una sequenza di presupposti tecnici,
edilizi e fiscali e dall’attività di diversi soggetti. Progettisti,
direttore dei lavori, professionisti incaricati delle
asseverazioni, impresa e committente avevano ruoli differenti, da
verificare caso per caso.

Per questo, quando il beneficio non è stato ottenuto, occorre
ricostruire la catena degli adempimenti, individuare le rispettive
responsabilità e dimostrare quale condotta abbia effettivamente
determinato la perdita.

Risarcimento per il Superbonus perso: le domande più frequenti su
impresa, tecnici e vizi

A cura di Cristian Angeli
ingegnere strutturista esperto in agevolazioni edilizie e perizie
tecniche
www.cristianangeli.it

© Riproduzione riservata

I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell’editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all’articolo originale.


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link

Source link

🚀 #Finsubito | Gruppo Retefin

Affianchiamo imprese e professionisti in tutta Italia nell’accesso alle migliori opportunità di Finanza d’Impresa, Finanza Agevolata, Sostenibilità e Compliance. 🇮🇹

💼 Operiamo esclusivamente attraverso mediatori e operatori autorizzati, offrendo un servizio professionale, trasparente e orientato alle reali esigenze della tua impresa.

Consulenza gratuita e zero costi di istruttoria: analizziamo la situazione della tua azienda, individuiamo le opportunità più adatte e ti supportiamo nella valorizzazione del tuo profilo finanziario e aziendale nei confronti di banche e partner.

📈 Dalla diagnosi iniziale alla strategia finanziaria, siamo al tuo fianco per trasformare le esigenze della tua impresa in concrete opportunità di crescita, investimento e sviluppo.

🔎 Scopri come possiamo supportare la tua impresa. 👉 Contattaci per una prima valutazione.