Correttivo 2026 al Conto termico 3.0: via libera dalla Conferenza unificata


Il 22 ottobre la Conferenza Unificata ha dato il via libera al Decreto Correttivo del Conto Termico 3.0.

Il provvedimento interviene sulla gestione delle risorse, le condizioni di accesso agli incentivi, gli edifici dei piccoli Comuni e i controlli sui contributi erogati.

L’obiettivo è superare l’empasse conseguente al blocco delle prenotazioni e alla sospensione del PortalTermico del 3 marzo scorso dovuto all’elevato volume delle richieste: nel solo mese di febbraio sono arrivate al GSE 1.547 istanze per circa 1,3 miliardi di euro, a fronte di una dotazione annua di 900 milioni.

Al momento è stato riattivato il solo accesso diretto, mentre le prenotazioni sono rimaste ferme.

Ecco cosa prevede il correttivo al Conto Termico 3.0, precisando che l’analisi è fatta su una bozza non ufficiale del decreto, e le proposte di modifica avanzate dalla Regioni in Conferenza unificata.

Piccoli Comuni: copertura integrale soltanto per il primo intervento

La modifica più rilevante per le amministrazioni locali riguarda gli interventi sugli edifici di proprietà dei piccoli Comuni (fono a 15.000 abitanti).

Il contributo al 100% delle spese ammissibili è mantenuto per un solo intervento (il primo), mentre per quelli successivi, la percentuale scende all’80%.

Restano applicabili i limiti per unità di potenza e di superficie e gli importi massimi dell’incentivo.

Una disposizione transitoria salvaguarda il 100% per le richieste presentate fino all’entrata in vigore del correttivo, comprese quelle tramite prenotazione. Rimane distinta la disciplina degli edifici pubblici richiamati dall’articolo 48-ter del D.L. 104/2020, per i quali lo schema conferma il 100%.

Le Regioni propongono di riferire il limite a ciascun anno, riconoscendo quindi la copertura integrale per un intervento annuale. La motivazione è evitare che una scelta effettuata in precedenza condizioni stabilmente la programmazione del Comune e delle amministrazioni successive.

Rata unica delle PA: previsto un limite di 50.000 euro

Per le amministrazioni pubbliche che utilizzano l’accesso diretto, anche tramite ESCO o altri soggetti abilitati, il correttivo limiterebbe il pagamento in un’unica rata agli incentivi non superiori a 50.000 euro.

La modifica introduce una restrizione rispetto all’articolo 11, comma 6, del decreto originario, che prevede la rata unica per le PA senza questa soglia espressa.

Non si tratta di un aumento generalizzato della soglia per tutti i beneficiari: la disposizione sui privati, che prevede l’erogazione in un’unica rata fino a 15.000 euro, non viene modificata.

La Conferenza delle Regioni considera il limite penalizzante per le PA e ne propone la soppressione, chiedendo di mantenere l’erogazione in un’unica soluzione prevista dal testo originario.

Estensione di diagnosi energetica e APE a infissi e schermature

Una modifica rilevante per progettisti e tecnici riguarda la documentazione energetica.

Il correttivo inserisce gli interventi di sostituzione degli infissi e di installazione delle schermature tra quelli per cui sono richiesti la diagnosi energetica precedente all’intervento e l’APE successivo.

Per questi interventi verrebbe quindi superata la condizione oggi contenuta nell’articolo 15, comma 1, che collega tali adempimenti agli interventi su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale almeno pari a 200 kW.

Le Regioni chiedono di precisare che l’APE post-intervento deve essere prodotto indipendentemente dall’eventuale variazione della classe energetica. Il chiarimento mira a evitare dubbi applicativi soprattutto per infissi e schermature solari.

D/7, filtrazione solare e biomassa: modifiche tecniche

Lo schema interviene anche sulle definizioni e sugli allegati tecnici:

  • Immobili D/7: vengono esclusi dalla definizione di ambito terziario e dalla corrispondente tabella delle categorie catastali.
  • Filtrazione solare: la formulazione proposta contempla l’installazione esterna, aggiornando i riferimenti per la valutazione del fattore solare.
  • Illuminazione: vengono precisati i requisiti di apparecchi e sorgenti, compresi i moduli LED, e i riferimenti al coordinamento con i sistemi di automazione e controllo degli edifici.
  • Biomassa: viene eliminata la prescrizione espressa del rendimento superiore all’85% per stufe e termocamini a pellet, termocamini a legna e stufe a legna. Resterebbero gli altri requisiti applicabili, compresi quelli ambientali.
  • Premialità per il particolato: i coefficienti rimarrebbero 1, 1,2 e 1,5, ma cambierebbero gli estremi delle fasce; una riduzione esattamente pari al 50% consentirebbe di applicare il coefficiente 1,5.
  • Teleriscaldamento: verrebbe rimossa l’eccezione che esclude la biomassa dalla possibilità di qualificare come sostituzione il distacco da una rete non efficiente.

Lo schema aggiunge inoltre il solare termico tra gli interventi abbinabili all’isolamento per l’applicazione della percentuale del 55% prevista dalla nota alla tabella 7 dell’Allegato II.

Le Regioni propongono di sopprimere questa modifica relativa alla biomassa e conservare il requisito, per garantire una maggiore efficienza energetica degli apparecchi. In caso di mancato accoglimento, chiedono in subordine di ridurre la percentuale richiesta, anziché eliminare la prescrizione.

Verifiche, controlli e sanzioni: recuperi anche dai mandatari all’incasso

L’articolo 10 della bozza interviene sul comma 8 dell’articolo 21 del D.M. 7 agosto 2025, dedicato a verifiche, controlli e sanzioni. La novità sostanziale riguarda i soggetti ai quali il GSE potrebbe chiedere la restituzione degli incentivi.

Quando il soggetto responsabile ha conferito un mandato all’incasso, lo schema prevede che il GSE possa recuperare le somme anche dal mandatario, quale obbligato in solido, nei limiti degli importi riscossi in esecuzione del mandato. Il recupero potrebbe quindi coinvolgere anche l’operatore che ha materialmente ricevuto il contributo per conto del beneficiario.

La formulazione proposta non contiene un espresso riferimento al concorso del mandatario nell’irregolarità accertata. Il mandatario potrebbe essere chiamato alla restituzione anche senza essere l’autore della violazione: il presupposto indicato dalla disposizione è l’incasso delle somme attraverso il mandato.

Si tratta di un’estensione della responsabilità restitutoria, non dell’introduzione di una nuova sanzione amministrativa a carico del mandatario.

L’articolo 21, comma 8, del decreto del 2025 già distingue due situazioni:

  • violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione: il GSE dispone il rigetto dell’istanza oppure la decadenza dagli incentivi e recupera le somme già erogate, segnalando le istruttorie ad ARERA per le eventuali sanzioni;
  • violazioni o inadempimenti che incidono sulla quantificazione: il GSE ridetermina l’incentivo sulla base delle caratteristiche accertate e recupera gli importi indebitamente corrisposti.

Il decreto originario contempla già i mandatari irrevocabili all’incasso: l’articolo 21, comma 2, prevede che siano informati delle attività di controllo. Il correttivo aggiungerebbe un passaggio ulteriore, individuandoli espressamente anche tra i soggetti nei cui confronti esercitare il recupero.

La modifica potrebbe incidere sui rapporti contrattuali tra beneficiari, fornitori, installatori e operatori che gestiscono l’incasso, comprese le ESCO quando assumono questo ruolo. Per tali soggetti diventerebbe particolarmente rilevante verificare le clausole del mandato, la documentazione dell’intervento e la tracciabilità delle somme ricevute.

ESCO e prenotazioni: chiarimenti sul partenariato e semplificazione EPC

Lo schema include espressamente le ESCO tra i soggetti privati dei quali le amministrazioni possono avvalersi nell’ambito di operazioni di partenariato pubblico-privato.

Per la prenotazione basata su diagnosi energetica e atto amministrativo di impegno all’intervento, verrebbe inoltre eliminato l’obbligo di allegare a tale atto lo schema tipo del contratto di prestazione energetica, quando si dichiara di ricorrere a un EPC.

La semplificazione riguarda questo specifico allegato e non elimina le condizioni contrattuali previste per le altre modalità di accesso.

Imprese agricole montane: proposta l’apertura anche senza qualifica IAP

Le Regioni propongono di ampliare la definizione di impresa agricola ammessa agli incentivi.

Nei Comuni montani individuati dal D.P.C.M. 11 maggio 2026, n. 121, l’accesso sarebbe consentito anche alle imprese il cui titolare esercita le attività agricole previste dall’articolo 2135 del Codice civile, pur senza la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Plafond con riserva minima

Il plafond complessivo resta pari a 900 milioni di euro, con una riserva minima di 300 milioni annui per ciascuna delle due categorie di beneficiari, amministrazioni pubbliche e soggetti privati.

Cambia anche il calcolo dell’impegno di spesa: la bozza introduce una valutazione media triennale, considerando l’anno in corso come anno centrale.

Le Regioni contestano la gestione di budget variabili, perché renderebbe difficile individuare in anticipo le risorse disponibili e calcolare il limite riservato alle prenotazioni. Propongono quindi:

  • 400 milioni di euro annui per ciascuna categoria;
  • assegnazione dei restanti 100 milioni mediante decreto ministeriale, quando una delle categorie raggiunge un impegno di spesa di 400 milioni.

Chiedono inoltre di eliminare la disposizione che destinerebbe una quota del plafond alle procedure d’asta per gli impianti di maggiori dimensioni. L’obiettivo dichiarato è conservare i 900 milioni per la misura dedicata ai piccoli impianti, finanziando quelli grandi attraverso altri canali.

Limiti alle prenotazioni

Lo schema correttivo stabilisce che la quota di risorse destinabile alle prenotazioni non possa superare il 50% dell’impegno di spesa annua cumulata previsto per questa categoria di beneficiari.

Le Regioni chiedono di affiancare al limite massimo una riserva minima di 200 milioni di euro e di consentire al GSE di accettare le domande fino al trentesimo giorno successivo al raggiungimento del contingente, dando evidenza sul proprio sito delle risorse impegnate.

La proposta mira a evitare chiusure immediate che possano interrompere la preparazione delle pratiche e compromettere la programmazione degli interventi pubblici.

Per il solo 2026 viene richiesta una disposizione transitoria distinta: accettare le prenotazioni fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento del contingente di spesa. Il termine di 60 giorni riguarda quindi la proposta transitoria per l’anno in corso, mentre quello di 30 giorni è previsto nella modifica generale.

L’Emilia-Romagna – per prevenire il rischio di perdere l’accesso all’incentivo quando le risorse si esauriscono dopo la realizzazione dei lavori – propone che, decorsi i 60 giorni richiamati dai commi 1 e 3 del nuovo articolo 3, il termine di 90 giorni per presentare le richieste in accesso diretto sia sospeso fino al trentesimo giorno dalla ricostituzione del contingente dell’anno successivo.

La finalità è tutelare gli interventi già realizzati e consentire ai beneficiari di presentare la domanda quando tornano disponibili le risorse.

Regole transitorie per imprese e PA

L’articolo 15 dello schema introduce disposizioni transitorie per le pubbliche amministrazioni che svolgono attività economica, le imprese e i Comuni fino a 15.000 abitanti.

Per le PA che esercitano attività economica, trascorsi 45 giorni dall’entrata in vigore del correttivo, non saranno ammissibili le richieste relative a interventi che non rispettano le condizioni e i requisiti del Titolo V del D.M. 7 agosto 2025, dedicato alle imprese.

Nel quadro di questa disciplina, per gli interventi con lavori già avviati prima dell’entrata in vigore del correttivo, lo schema prevede la presentazione della richiesta preliminare di accesso entro lo stesso termine di 45 giorni, a pena di inammissibilità della successiva richiesta di incentivo.

Per le imprese, una disposizione specifica riguarda gli interventi avviati prima della pubblicazione del D.M. 7 agosto 2025 e non ancora conclusi alla sua entrata in vigore. In questi casi, la richiesta preliminare potrebbe essere presentata anche dopo l’avvio dei lavori, entro i termini e secondo le modalità che il GSE dovrà stabilire aggiornando le regole applicative. La deroga non riguarderebbe quindi indistintamente tutti gli interventi già iniziati.

Per i Comuni fino a 15.000 abitanti, è salvaguardato l’incentivo al 100% delle spese ammissibili per le richieste presentate fino all’entrata in vigore del correttivo, comprese quelle tramite prenotazione, nel rispetto dei massimali applicabili.

Ulteriori risorse per ospedali, università e Comuni

Accanto al correttivo, si prevede nella Legge di Bilancio 2027 il possibile potenziamento del meccanismo attraverso nuove risorse derivanti dalla clausola di salvaguardia nazionale per energia e difesa:

  • 700–800 milioni di euro per sostenere interventi con particolare attenzione a ospedali e università;
  • ulteriori 200 milioni di euro destinati ai Comuni.

Approfondimenti

Per approfondire beneficiari, interventi incentivabili, spese ammissibili e modalità di accesso, consulta la guida completa al Conto Termico 3.0. Per il calcolo degli incentivi e la gestione delle pratiche secondo la disciplina vigente, scopri il software dedicato al Conto termico.


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