Il primo step di adeguamento al diritto UE
Il percorso normativo di adeguamento della normativa euro-unitaria – regolamento (UE) 2023/1543 e direttiva (UE) 2023/1544, entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 28 luglio 2023 – è iniziato con i decreti legislativi 30 dicembre 2025, n. 215 e 216, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2026, ove il legislatore delegato ha intrapreso l’implementazione dell’e-evidence package.
Il regolamento disciplina gli ordini con cui le autorità giudiziarie possono richiedere ai prestatori di servizi la produzione di prove elettroniche o la conservazione di specifici dati in vista di una successiva acquisizione, nell’ambito della cooperazione europea.
Tali strumenti hanno ad oggetto, rispettivamente, la disciplina degli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e la designazione di stabilimenti designati, o la nomina di rappresentanti legali, ai fini dell’acquisizione di prove elettroniche.
Si tratta di misure elaborate dall’Unione europea con l’obbiettivo di rafforzare il quadro normativo della cooperazione giudiziaria in materia penale, in una prospettiva di sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia che, muovendo dal principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e decisioni giudiziarie, guarda a forme di assistenza giudiziaria avanzate, quali sono i moduli di acquisizione e conservazione di prove elettroniche da parte delle autorità competenti presso i prestatori di servizi situati in altro Stato membro.
È stata realizzata, in questa prospettiva, una piattaforma di cooperazione che consente la comunicazione diretta tra le autorità competenti (autorità giudiziaria e polizia giudiziaria) ed i prestatori di servizi (sedenti in altri Stati membri dell’Unione), in grado di assicurare in modo sicuro ed efficace lo scambio digitale di prove elettroniche, mediante un sistema informatico decentrato (in argomento, F. Crimi, In G.U. il D.Lgs. 215/2025 sulla lotta alla volatilità della prova digitale, in questa Rivista, 20 gennaio 2026).
Nel frattempo, il 18 agosto 2026 il Regolamento (UE) 2023/1543 è diventato applicabile in tutti gli Stati membri: è così più facile ottenere o conservare dati elettronici detenuti dai prestatori di servizi, attraverso un canale diretto tra autorità e provider.
Le sanzioni amministrative pecuniarie per i provider
Il D.Lgs. 8 ottobre 2026, n. 188, introduce un articolato sistema sanzionatorio per i prestatori di servizi che violano gli obblighi di trasmissione, informazione, conservazione dei dati e cooperazione con le autorità competenti, con sanzioni comprese tra 10.000 e 1,2 milioni di euro. Nei casi più gravi, qualora la condotta abbia compromesso definitivamente l’acquisizione o la conservazione dei dati richiesti, la sanzione può arrivare al 2% del fatturato mondiale annuo. Il decreto disciplina inoltre il procedimento di contestazione, i termini di difesa, le modalità di riscossione e i rimedi giurisdizionali.
L’entrata in vigore è fissata al 4 novembre 2026.
L’art. 2 del neo D.lgs. richiama l’art. 14 del D.lgs. n. 51/2018 per l’informazione alla persona i cui dati sono richiesti mediante un ordine europeo di produzione. L’informativa deve indicare la facoltà di ricorso, salve le limitazioni consentite dalla normativa.
Per garantire il rispetto degli obblighi di produzione e conservazione delle prove elettroniche, l’art. 3 del D.Lgs. n. 188/2026 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei prestatori di servizi che non osservano specifiche disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1543.
Più precisamente, a norma del comma 1 dell’art. 3, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
• per la violazione degli obblighi di trasmissione di cui all’articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4, da 25.000 a 100.000 euro;
• per la violazione degli obblighi di informazione e comunicazione di cui all’articolo 10, paragrafi 5, 6, e 7 e 8, da 10.000 a 50.000 euro;
• per la violazione degli obblighi di conservazione di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, da 100.000 a 1.000.000 di euro;
• per la violazione degli obblighi di informazione e comunicazione di cui all’articolo 11, paragrafi 4, 5, 6 e 7, da 10.000 a 50.000 euro;
• per la violazione dei doveri di cui all’articolo 13, paragrafo 4, da 500.000 a 1.000.000 euro;
• per l’inottemperanza di cui all’articolo 16, paragrafo 10, da 600.000 a 1.200.000 euro.
Il comma 2 dell’art. 3 del neo decreto, elenca gli indici che concorrono a determinazione la sanzione, avendo riguardo a tutte le circostanze rilevanti, tra cui:
• la natura, la gravità e la durata della violazione;
• il carattere doloso o colposo della violazione;
• le precedenti violazioni commesse dall’autore della violazione;
• le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie dell’autore della violazione;
• la cooperazione dell’autore della violazione con le autorità competenti;
• l’attività svolta dall’autore della violazione per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
• la natura e le dimensioni del prestatore di servizi o dello stabilimento designato;
• il grado di colpa dell’autore della violazione, tenuto conto delle misure tecniche e organizzative adottate per conformarsi al presente decreto.
Il successivo comma 3, statuisce che se concorrono due o più delle circostanze di cui al comma 2 o il fatto è di particolare gravità, quando la condotta tenuta ha impedito definitivamente l’acquisizione dei dati oggetto dell’ordine di produzione o ha comportato la perdita definitiva dei dati oggetto dell’ordine di conservazione è applicata una sanzione pecuniaria fino al 2 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, laddove esso sia superiore all’importo massimo della sanzione previsto per la specifica violazione.
Procedimento di applicazione delle sanzioni e mezzi di impugnazione
Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono applicate dal giudice per le indagini preliminari di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 215d’ufficioo su richiesta del procuratore della Repubblica di cui al medesimo articolo 6, comma 1, quando quest’ultimo è autorità di esecuzione.
Il relativo procedimento, analiticamente scandito dal comma 5 dell’art. 3, stabilisce che:
• il GIP notifica agli interessati una specifica contestazione del fatto, con avviso che nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione, gli stessi possono far pervenire alla stessa autorità competente scritti difensivi e documenti.
• La notifica è disposta entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine fissato dall’autorità di esecuzione nel provvedimento adottato ai sensi degli articoli 16, paragrafo 3 del regolamento, ovvero dalla data in cui è pervenuta notizia di taluna delle violazioni di cui al comma 1;
• decorso il periodo appena indicato, il GIP, decorso il termine di cui al secondo periodo, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi,
• se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
• altrimenti emette ordinanza (anch’essa motivata) di archiviazione degli atti.
• La decisione è in ogni caso comunicata all’autorità di emissione ai sensi dell’articolo 16 del regolamento, nonché, per le finalità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, all’autorità centrale di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 216.
Il pagamento è dovuto entro trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza mediante versamento ad apposito conto corrente (comma 6). Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si procede alla riscossione con l’osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali. Le somme affluiscono al Fondo unico giustizia.
Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammessa opposizione innanzi al tribunale del capoluogo del distretto nel quale lo stabilimento designato o il rappresentante legale nominato ai sensi della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, destinatari dell’ordine, sono stabiliti o risiedono (così il comma 7).
L’opposizione è proposta, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Il tribunale provvede con sentenza, in composizione monocratica, senza intervento delle parti interessate, previo avviso almeno dieci giorni prima della data fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l’udienza.
Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del secondo periodo è ammesso esclusivamente ricorso per cassazione e unicamente per violazione di legge.
Ricorso avverso l’ordine europeo di produzione
L’art. 4 del D.lgs. n. 188/2026 consente alla persona i cui dati sono stati acquisiti tramite un ordine europeo di produzione di proporre ricorso contro il medesimo ordine, anche al fine di contestarne la legittimità, la necessità e la proporzionalità.
Contro l’ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal giudice il ricorso è presentato ai sensi dell’art. 324 c.p.p.
Contro l’ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal pubblico ministero, il ricorso è proposto, nel termine di dieci giorni dalla data in cui l’interessato ha avuta conoscenza dell’avvenuta acquisizione, innanzi al GIP che decide con la procedura semplificata in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p.
Il ricorso per cassazione avverso le appena indicate decisioni emesse ai sensi del presente comma è ammesso solo per violazione di legge.
L’art. 5 del decreto legislativo di nuovo conio, infine, autorizza 1.865.412 euro per il 2026 e 45.840 euro annui dal 2027 per adeguare i sistemi informatici nazionali e creare i punti di accesso al sistema decentrato europeo.
Riferimenti normativi:
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