SAL al 30% mancato, chi paga il Superbonus perso?


Il mancato raggiungimento del SAL necessario per conservare
un’agevolazione fiscale non determina automaticamente una
responsabilità del direttore dei lavori. Per stabilire a chi sia
imputabile il ritardo occorre ricostruire l’andamento effettivo del
cantiere, distinguere gli obblighi delle diverse figure
professionali e verificare, soprattutto, se il tecnico abbia
tempestivamente segnalato all’impresa le criticità che potevano
compromettere il rispetto delle scadenze.

È questo uno degli aspetti più interessanti della sentenza n. 937
del 6 ottobre 2026 del Tribunale di Pavia
, pronunciata
nell’ambito di un contenzioso relativo a un intervento Superbonus
rimasto incompiuto dopo l’abbandono del cantiere da parte
dell’impresa. La decisione offre diversi spunti per i
professionisti perché affronta una questione ricorrente nei
cantieri agevolati: fino a che punto il direttore dei lavori può
essere ritenuto responsabile quando l’impresa non realizza una
quantità di opere sufficiente a raggiungere entro la scadenza il
SAL richiesto dalla normativa?

 

Gli incarichi vanno
tenuti distinti

La prima operazione compiuta dal Tribunale è la ricostruzione
degli incarichi professionali.

Nel caso esaminato erano coinvolti più tecnici, con funzioni
differenti. A uno dei professionisti erano state affidate la
progettazione delle opere interne e degli interventi di
efficientamento energetico, la predisposizione dei titoli
abilitativi, il progetto esecutivo, il computo metrico e il
documento di congruità dei costi, oltre al coordinamento della
sicurezza.

Un altro professionista svolgeva invece anche l’incarico di
direttore dei lavori, comprendente visite periodiche in cantiere,
coordinamento delle fasi lavorative, verifica della rispondenza
dell’esecuzione al progetto e contabilità.

La distinzione non è soltanto formale. Serve a individuare quali
attività potessero essere pretese da ciascun tecnico e impedisce di
trasferire automaticamente sul progettista, sul coordinatore o sul
direttore dei lavori responsabilità derivanti dall’operato di altri
soggetti.

È un principio importante nei cantieri Superbonus, nei quali la
sovrapposizione tra progettazione, direzione lavori, asseverazioni,
contabilità e adempimenti fiscali può facilmente portare, una volta
insorto il contenzioso, a considerare il tecnico come responsabile
dell’intero procedimento.

 

Il SAL
del 30% e il ruolo del direttore dei lavori

Uno dei punti centrali della controversia riguardava il mancato
raggiungimento del SAL del 30% entro il 30 settembre 2022, la
soglia che l’art. 119, comma 8-bis, del Decreto-Legge n. 34/2020
fissava per gli interventi delle persone fisiche su unità
immobiliari per estendere il 110% alle spese sostenute oltre il 30
giugno 2022.

Secondo la ricostruzione recepita dal Tribunale, tuttavia, il
direttore dei lavori aveva ripetutamente richiamato l’impresa sulla
necessità di rispettare la scadenza.

La documentazione acquisita dimostrava infatti che il DL aveva
chiesto la trasmissione del cronoprogramma, contestato i ritardi
delle lavorazioni, richiesto la ripresa delle opere e segnalato
criticità nella conduzione del cantiere, richiamando l’esigenza di
raggiungere la percentuale di avanzamento richiesta entro il
termine previsto.

Il consulente tecnico ha quindi escluso che l’operato del
direttore dei lavori avesse ostacolato l’andamento del cantiere o
il rispetto della scadenza, e su questa base il Tribunale ha negato
qualsiasi incidenza causale della direzione lavori sulla perdita
del Superbonus.

Il consulente ha inoltre precisato che, ai fini della soglia,
contano i lavori effettivamente realizzati e non le forniture
presenti in cantiere, escludendo che a distanza di tempo si possa
ricostruire un diverso avanzamento al 30 settembre 2022 sulla base
di fotografie o di materiali accatastati.

La perdita del beneficio fiscale è stata invece ricondotta al
comportamento dell’impresa esecutrice, che, secondo il Tribunale,
non ha predisposto il cronoprogramma richiesto, non ha garantito la
regolare prosecuzione delle lavorazioni e ha determinato il
sostanziale abbandono del cantiere.

Il passaggio è significativo perché separa due piani che, nella
pratica, vengono spesso sovrapposti: la responsabilità del DL nella
contabilizzazione dell’avanzamento e la responsabilità dell’impresa
nella materiale realizzazione delle opere necessarie a produrre
quell’avanzamento.

Il direttore dei lavori può controllare, contabilizzare,
impartire disposizioni e contestare i ritardi. Non può però
sostituirsi all’appaltatore nell’organizzazione dei mezzi e delle
maestranze necessarie per realizzare le opere.

La sentenza, peraltro, non assolve il direttore dei lavori su
tutta la linea. Sul cappotto termico, posato con pannelli da 14 cm
a fronte degli 8 cm previsti dal progetto, e sul nuovo solaio,
realizzato senza il deposito del progetto strutturale allo
sportello unico, il Tribunale ha ravvisato un’omessa vigilanza
sull’esecuzione e ha posto a carico del DL circa il 30% dei
relativi danni, per complessivi 2.718 euro, riducendo di
conseguenza il compenso professionale riconosciuto a 5.000 euro a
fronte degli oltre 13.000 richiesti. Proprio questo contrasto rende
la decisione istruttiva, perché mostra che lo stesso tecnico può
essere ritenuto diligente nel presidio dei tempi e carente nel
controllo della conformità esecutiva, e che il giudice valuta ogni
addebito separatamente, in base al nesso causale con il singolo
danno.

 

Il
cronoprogramma diventa uno strumento di tutela

La vicenda mette in evidenza anche l’importanza del
cronoprogramma nei cantieri sottoposti a scadenze fiscali.

In un intervento ordinario il cronoprogramma serve
principalmente a programmare le lavorazioni e coordinare le diverse
fasi esecutive. Nei lavori agevolati, invece, assume un’ulteriore
funzione perché consente di verificare preventivamente se
l’avanzamento previsto sia compatibile con le scadenze alle quali
la normativa collega la conservazione del beneficio.

Quando si avvicina un termine entro il quale deve essere
raggiunta una determinata percentuale, non è quindi sufficiente
accertare soltanto a posteriori quanto sia stato realizzato.
Diventa necessario verificare durante l’esecuzione se il ritmo del
cantiere permetta realisticamente di conseguire il risultato
richiesto.

Da questo punto di vista, la richiesta formale del
cronoprogramma e le successive contestazioni documentate assumono
anche una funzione probatoria. Consentono di ricostruire ex post
quando il rischio di mancato raggiungimento del SAL sia emerso, chi
ne fosse consapevole e quali iniziative siano state assunte per
evitare che si concretizzasse.

 

La
responsabilità richiede un nesso causale

Il fatto che il direttore dei lavori abbia obblighi di vigilanza
non significa che debba rispondere di qualsiasi conseguenza
derivante dall’andamento del cantiere. Occorre verificare se vi sia
stato un suo inadempimento e, soprattutto, se quell’inadempimento
abbia concretamente determinato il danno lamentato.

Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che le
comunicazioni inviate dal DL dimostrassero un’attività coerente con
l’incarico assunto: richiesta del cronoprogramma, solleciti alla
prosecuzione, contestazioni all’impresa e richiamo alla necessità
di raggiungere il SAL.

La documentazione del cantiere assume quindi un’importanza che
va oltre la normale gestione amministrativa dei lavori.

Verbali, ordini di servizio, PEC, e-mail, cronoprogrammi e
contestazioni possono diventare, a distanza di anni, gli elementi
attraverso i quali ricostruire la sequenza degli eventi e stabilire
se il mancato raggiungimento di una scadenza sia dipeso
dall’impresa, dal professionista oppure da una pluralità di cause
concorrenti.

Ne deriva una conseguenza operativa importante per chi dirige
interventi agevolati: quando l’avanzamento reale comincia a
discostarsi da quello programmato, la criticità non dovrebbe
rimanere affidata alle sole interlocuzioni di cantiere. Deve essere
rappresentata tempestivamente e in modo documentabile, non perché
il direttore dei lavori possa garantire il raggiungimento del SAL,
ma proprio perché deve poter dimostrare di avere esercitato le
funzioni che gli competono quando il risultato dipende
materialmente dall’attività dell’impresa.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto in agevolazioni edilizie e perizie tecniche
www.cristianangeli.it




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