Friuli Venezia Giulia: pubblicata la nuova legge urbanistica


Il Friuli Venezia Giulia riforma la disciplina della pianificazione territoriale e urbanistica con la legge regionale 11/2026, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione del 19 ottobre 2026.

Il provvedimento introduce un nuovo sistema di governo del territorio, fondato sulla rigenerazione urbana, sul contenimento del consumo di suolo e sul coordinamento tra pianificazione regionale, sovracomunale e comunale.

Tra le principali novità figurano il bilancio del consumo di suolo, il nuovo Piano regolatore comunale (PRC), gli strumenti per la rigenerazione delle aree degradate, le procedure di copianificazione e la digitalizzazione degli elaborati urbanistici.

La legge è entrata in vigore il 20 ottobre 2026, ma la maggior parte delle disposizioni si applicherà dalla data di entrata in vigore della variante al Piano di governo del territorio (PGT). Sono immediatamente applicabili le disposizioni transitorie degli articoli 48, 49 e 50.

Come cambia la pianificazione urbanistica in Friuli Venezia Giulia?

La legge regionale 11/2026 riorganizza il governo del territorio su tre livelli:

  • regionale, che definisce l’assetto strutturale e strategico del territorio attraverso il PGT;
  • intermedio, riferito alla pianificazione di area vasta, attraverso la componente strutturale e strategica del PGT relativa ai Sistemi territoriali locali (STL);
  • comunale, affidato al Piano regolatore comunale (PRC), che disciplina le trasformazioni del territorio e produce effetti conformativi della proprietà.

La riforma introduce il principio di competenza, con l’obiettivo di superare il tradizionale meccanismo della pianificazione a cascata: ogni strumento urbanistico disciplina le materie espressamente attribuitegli dalla legge. In caso di conflitto tra previsioni di piani diversi, prevale lo strumento competente a regolare la specifica materia.

Il PGT mantiene una funzione di indirizzo strutturale e strategico, mentre il PRC stabilisce le regole operative per l’utilizzazione e la trasformazione del territorio comunale.

Consumo di suolo: priorità al riuso e obbligo di compensazione

L’articolo 5 stabilisce che gli strumenti di governo del territorio devono privilegiare il riuso e la rigenerazione delle aree già urbanizzate o impermeabilizzate rispetto alla previsione di nuove aree insediative.

La legge introduce un bilancio complessivo del consumo di suolo, secondo il quale le nuove trasformazioni che comportano consumo di suolo devono essere compensate attraverso la rinaturalizzazione di superfici precedentemente urbanizzate o impermeabilizzate.

La superficie restituita alla naturalità deve essere pari o superiore a quella interessata dalla nuova previsione.

Il consumo di nuovo suolo, in assenza di alternative basate sul riuso e sulla rigenerazione, è consentito esclusivamente per opere pubbliche e agglomerati industriali di interesse regionale, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Gli interventi devono risultare coerenti con il PGT e con gli esiti della relativa Valutazione ambientale strategica (VAS), oltre a prevedere adeguate misure di mitigazione e compensazione ambientale.

Non sono invece computate come nuovo consumo di suolo le previsioni di zonizzazione degli strumenti urbanistici comunali già vigenti alla data di entrata in vigore della legge. Le previsioni insediative non attuate possono essere trasferite soltanto eliminando contestualmente una previsione di superficie territoriale equivalente.

Le modalità applicative del bilancio del consumo di suolo saranno definite dal regolamento di attuazione.

Rigenerazione urbana: recupero, demolizione selettiva e usi temporanei

La nuova disciplina distingue la rigenerazione territoriale, riferita a sistemi di area vasta, dalla rigenerazione urbana, riguardante aree e complessi edilizi caratterizzati da degrado.

Gli interventi devono contribuire al miglioramento della qualità urbana, ambientale e sociale, assicurando un adeguato beneficio pubblico rispetto alla valorizzazione immobiliare.

Per la rigenerazione urbana la legge contempla anche interventi di riduzione selettiva del patrimonio costruito, compresa la demolizione di manufatti privi di rilevante interesse storico, architettonico o testimoniale, quando la liberazione delle aree consenta di migliorare accessibilità, sicurezza, servizi o qualità degli spazi pubblici.

Tra gli strumenti previsti figura il Programma operativo (PO), disciplinato dall’articolo 37, destinato agli interventi di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di ambiti urbanizzati degradati.

Il programma può riguardare anche più aree non contigue, purché funzionalmente collegate, e deve essere accompagnato dalla richiesta del titolo abilitativo edilizio.

La legge disciplina inoltre gli usi temporanei, che i Comuni possono consentire per riattivare immobili e aree inutilizzati, dismessi o sottoutilizzati. Gli usi temporanei possono essere autorizzati anche in deroga alle destinazioni funzionali degli strumenti urbanistici, nel rispetto delle condizioni di compatibilità previste dalla norma.

Non determinano tuttavia il mutamento della destinazione d’uso, né l’acquisizione di diritti urbanistici, e gli eventuali interventi necessari devono avere carattere reversibile.

Il nuovo Piano regolatore comunale: contenuti e procedure

Il Piano regolatore comunale diventa lo strumento attraverso il quale i Comuni attuano il PGT e disciplinano le trasformazioni urbanistiche del proprio territorio.

Secondo l’articolo 28, il PRC deve, tra l’altro:

  • individuare gli ambiti naturali, agricoli, forestali e urbanizzati;
  • censire le aree e gli immobili dismessi, degradati o sottoutilizzati;
  • raggruppare le zone omogenee in ambiti fisico-funzionali, con destinazioni d’uso, indici e parametri edilizi;
  • stabilire le regole per gli interventi di rigenerazione e trasformazione;
  • definire le dotazioni urbanistiche e territoriali;
  • individuare gli ambiti soggetti a pianificazione attuativa;
  • contenere lo studio geologico e recepire gli studi di microzonazione sismica e le previsioni del Piano di gestione del rischio alluvioni.

Il PRC è adottato e approvato dal Comune secondo il procedimento disciplinato dall’articolo 29.

Il piano adottato deve essere depositato per trenta giorni effettivi, durante i quali possono essere presentate osservazioni e, da parte dei proprietari degli immobili vincolati, opposizioni.

La Giunta regionale esprime il parere vincolante sulla coerenza con il PGT e con l’accordo di pianificazione del livello intermedio.

Dopo l’approvazione comunale, è prevista la conferma di esecutività da parte della Regione.

Il PRC entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale dell’estratto della deliberazione regionale di conferma.

Varianti urbanistiche e piani attuativi: le nuove procedure

L’articolo 31 disciplina le varianti al PRC, prevedendo un’asseverazione del professionista incaricato sulla conformità della variante alla componente strutturale e strategica, agli obiettivi e agli indirizzi del PGT.

Le varianti sono sottoposte agli adempimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa nazionale e regionale. Sono inoltre previste procedure specifiche per i Piani attuativi comunali (PAC), disciplinati dagli articoli 34, 35 e 36.

I PAC sono ordinariamente adottati e approvati dalla Giunta comunale in seduta pubblica, secondo le modalità del regolamento comunale, con intervento del Consiglio nei casi previsti dalla legge.

Per quanto riguarda i PAC di iniziativa privata, su richiesta del proponente, il Comune può attribuire alla deliberazione di approvazione valore di titolo abilitativo edilizio per tutti o parte degli interventi previsti, purché siano già stati acquisiti i necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta.

Urbanistica digitale: banca dati e strumenti GIS

L’articolo 46 prevede l’istituzione della Banca Dati per la Pianificazione (BDP), destinata alla raccolta e alla gestione delle informazioni territoriali relative agli strumenti urbanistici comunali.

I soggetti competenti devono formare i propri strumenti urbanistici e le relative varianti attraverso metodologie informatiche standardizzate. I Comuni partecipano all’aggiornamento della banca dati trasmettendo alla Regione gli strati informativi digitali dei propri strumenti.

La legge subordina l’efficacia urbanistica degli strumenti e delle varianti alla trasmissione dei relativi strati informativi geografici.

Gli standard tecnici, i formati e le modalità di organizzazione e condivisione dei dati saranno disciplinati da un apposito decreto del Direttore del Servizio regionale competente.

Nella fase transitoria, in attesa di tale decreto, l’articolo 48 prevede la trasmissione dei piani approvati su supporto digitale, in formato GeoPackage o Shapefile corredati di metadati.

Quando si applica la nuova legge urbanistica?

L’articolo 56 distingue l’entrata in vigore della legge dalla sua applicazione.

La legge regionale 11/2026 è entrata in vigore il 20 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.

Tuttavia, fatta eccezione per gli articoli 48, 49 e 50, le sue disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della variante al PGT. In particolare:

  • i procedimenti di formazione degli strumenti urbanistici per i quali siano già state deliberate le direttive alla data di entrata in vigore della legge sono definiti secondo la LR 5/2007;
  • gli strumenti urbanistici e le varianti adottati prima dell’entrata in vigore della variante al PGT restano disciplinati dalla LR 5/2007;
  • fino all’approvazione del nuovo PRC, le varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti seguono le specifiche disposizioni transitorie degli articoli 49 e 50, secondo i rispettivi ambiti di applicazione;
  • nelle more dell’entrata in vigore della variante al PGT, i Comuni possono consentire gli usi temporanei previsti dall’articolo 33.

L’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PGT deve essere effettuato mediante l’adozione del nuovo PRC entro tre anni, elevati a quattro anni quando vi provvedono in forma associata Comuni contermini.

Il termine decorre dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall’articolo 47.

Il mancato rispetto dei termini comporta la sospensione delle determinazioni comunali sulle domande di rilascio di titoli abilitativi edilizi in contrasto con il PGT.

Il regolamento di attuazione dovrà essere emanato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

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Quali leggi urbanistiche vengono abrogate dalla riforma?

La legge regionale 11/2026 prevede, all’articolo 54, l’abrogazione di numerose disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, con decorrenze differenti.

Dal 20 ottobre 2026, data di entrata in vigore della nuova legge, è abrogato l’articolo 20 della LR 7/2000.

Le altre abrogazioni, invece, diventeranno efficaci soltanto dalla data di entrata in vigore della variante al Piano di governo del territorio (PGT).

Tra gli interventi normativi più rilevanti figurano:

  • LR 5/2007 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio): sono abrogati gli articoli da 1 a 36, i commi da 1 a 4 dell’articolo 61 e gli articoli da 62 a 65. La legge non viene quindi abrogata integralmente;
  • LR 22/2009, relativa alle procedure per l’avvio della riforma della pianificazione territoriale: è prevista l’abrogazione integrale;
  • LR 28/1989, riguardante le agevolazioni per la formazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi: sono abrogati gli articoli da 1 a 5;
  • LR 19/1992, LR 34/1997 e LR 12/2008: è prevista l’abrogazione integrale delle rispettive leggi;
  • LR 19/2009 (Codice regionale dell’edilizia): viene abrogata esclusivamente la lettera c) del comma 1 dell’articolo 64, senza incidere sull’impianto complessivo del Codice.

L’articolo 54 dispone inoltre l’abrogazione di singoli articoli e commi di numerose altre leggi regionali, mentre l’articolo 55 introduce gli adeguamenti normativi necessari per coordinare la legislazione vigente con la nuova disciplina.


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