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Per i docenti e ricercatori rientrati in Italia, la disponibilità di un’abitazione non è sempre sufficiente a ottenere il prolungamento del regime fiscale di favore. Con la risposta n. 190 del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che, ai fini dell’estensione prevista dall’articolo 44, comma 3-ter, del Dl n. 78/2010, l’immobile residenziale deve essere acquisito a titolo oneroso: resta quindi esclusa la casa ricevuta in donazione.
Il chiarimento va però oltre il caso specifico della donazione: le Entrate estendono infatti ai ricercatori rientrati in Italia i criteri interpretativi già elaborati per il precedente regime dei lavoratori impatriati, richiedendo l’acquisizione della piena proprietà dell’immobile ed escludendo, ai fini del prolungamento dell’agevolazione, la sola nuda proprietà, l’usufrutto e gli acquisti a titolo gratuito.
Ricercatori rientrati e immobile ricevuto in donazione: il caso
L’interpello riguarda un ricercatore che, dopo avere svolto attività di ricerca all’estero, ha trasferito nuovamente la residenza fiscale in Italia da dicembre 2020, beneficiando dal periodo d’imposta 2021 degli incentivi previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010.
Dopo il rientro, il contribuente ha ricevuto in donazione un immobile allo stato grezzo, sul quale ha effettuato lavori di finitura per renderlo abitabile. Nel giugno 2022 vi ha poi stabilito la propria dimora abituale.
Il ricercatore riteneva che la donazione potesse consentire l’estensione temporale del regime agevolato, dal momento che il comma 3-ter dell’articolo 44 fa riferimento al soggetto che diventa proprietario di un’unità immobiliare residenziale in Italia, senza specificare espressamente che l’acquisto debba avvenire a titolo oneroso.
L’Agenzia delle Entrate respinge questa interpretazione.
Regime docenti e ricercatori: durata ordinaria ed estensione
Il quadro normativo parte dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010, che riconosce un regime fiscale di favore a docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per svolgervi attività di ricerca o docenza.
In presenza dei requisiti richiesti dalla norma, il 90% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo derivanti dall’attività agevolata è escluso dalla formazione del reddito imponibile.
Quanto alla durata, il comma 3 prevede l’applicazione del beneficio:
- nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diventa fiscalmente residente in Italia;
- nei cinque periodi d’imposta successivi, purché la residenza fiscale rimanga in Italia.
Il successivo comma 3-ter, introdotto dal decreto Crescita, prevede invece durate più ampie per i docenti e ricercatori che hanno trasferito la residenza fiscale a partire dal 2020.
In particolare, in presenza del requisito immobiliare, il regime può essere applicato nel periodo d’imposta del trasferimento e nei sette periodi d’imposta successivi.
La norma fa riferimento ai docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento della residenza oppure nei dodici mesi precedenti. L’immobile può essere acquistato direttamente dall’interessato oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
NOTA BENE: La durata dell’agevolazione va conteggiata per periodi d’imposta e non come semplice passaggio “da 5 a 7 anni”. Il regime ordinario si applica nell’anno in cui il docente o ricercatore trasferisce la residenza fiscale in Italia e nei cinque periodi d’imposta successivi. In presenza delle condizioni previste dal comma 3-ter, tra cui il requisito immobiliare, il beneficio si estende invece all’anno del trasferimento e ai sette periodi d’imposta successivi. In pratica, si passa quindi da sei a otto periodi d’imposta complessivi, sempreché permanga la residenza fiscale in Italia.
Acquisto oneroso e piena proprietà: il richiamo al regime impatriati
Il punto centrale della risposta n. 190/2026 è il collegamento operato dall’Agenzia con il precedente regime speciale dei lavoratori impatriati, disciplinato dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015.
Anche tale disciplina prevedeva un prolungamento del beneficio fiscale nel caso in cui il lavoratore fosse diventato proprietario di un immobile residenziale in Italia.
Secondo l’Agenzia, le due disposizioni presentano una sostanziale sovrapponibilità sia nella formulazione sia nella finalità. Per questa ragione vengono richiamati i chiarimenti forniti con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 sul regime impatriati.
In quella sede era stato precisato che il requisito immobiliare non poteva considerarsi soddisfatto con l’acquisizione della sola nuda proprietà o del solo diritto di usufrutto. Per accedere all’estensione era invece necessario che il contribuente acquisisse la piena proprietà dell’immobile, nella misura del 100% fin dalla stipula dell’atto, a titolo oneroso.
La ratio individuata dall’Amministrazione finanziaria è quella di valorizzare un comportamento attivo del contribuente finalizzato al radicamento in Italia.
Ed è proprio questo criterio che la risposta n. 190/2026 trasferisce espressamente anche al regime previsto per docenti e ricercatori.
Donazione esclusa dal prolungamento dell’agevolazione
Applicando tali principi al caso esaminato, l’Agenzia conclude che l’immobile ricevuto in donazione non consente di fruire dell’estensione prevista dall’articolo 44, comma 3-ter.
La donazione comporta infatti un’acquisizione della proprietà a titolo gratuito, mentre per le Entrate il requisito deve essere soddisfatto attraverso un acquisto oneroso.
Non assume rilievo, ai fini della risposta, il fatto che il contribuente abbia successivamente sostenuto spese per completare l’immobile o che vi abbia stabilito la propria dimora abituale.
Il principio affermato dall’Agenzia può quindi essere sintetizzato in questo modo: per ottenere il prolungamento legato al requisito immobiliare non è sufficiente diventare proprietari di un’abitazione in Italia; occorre che la proprietà sia acquisita secondo le condizioni già individuate per gli impatriati, vale a dire attraverso un acquisto oneroso della piena proprietà.
Restano quindi fuori:
- immobili ricevuti in donazione;
- acquisizione della sola nuda proprietà;
- acquisizione del solo usufrutto.
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